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legge1/90

LEGGE 1/90

L'esercizio dell'attività di estetista ha trovato la propria regolamentazione quadro con la legge 1/90, provvedimento che ne ha fissato i requisiti, l'ambito e le modalità di svolgimento. La legge, oltre a definire l'attività di estetista, ha fissato i parametri necessari per la qualificazione professionale; ha stabilito le modalità di esercizio e ha affidato alle Regioni il compito di emanare norme di programmazione relative all'esercizio e dell'attività e di dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione dei regolamenti attuativi della legge stessa. Con Decreto del Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato  del 21/03/1994 n. 352, sono state dettate le norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi  e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.
Infine il 12 Maggio 2011 con decreto n° 110  con il relativo allegato il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il "Regolamento di attuazione dell'art.10, comma 1, della legge 4/1/1990 n° 1, relativo agli apparecchi elettromedicali utilizzati per l'attività di estetista.
Oggi l'essere estetista vuol dire aver effettuato i percorsi di formazione delegati e previsti dalle Regioni ed utilizzare metodi di lavoro ed apparecchiature conformi alle previsioni di legge, metodi ed apparecchiature che costituiscono una realtà dinamica da seguire con costanti aggiornamenti, onde poter migliorare continuamente l'offerta dei propri servizi alla clientela in sicurezza.
Infine è in itinere una proposta di legge che si propone l'obiettivo della regolamentazione della attività dell'estetista (Atto Camera dei Deputati n° 2182 del 12/03/2014)

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